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Decreto liquidità: medici e dentisti

Anche per quanto riguarda il Decreto liquidità, non ci sono misure specifiche per medici e dentisti, dobbiamo quindi rifarci alla disciplina generale ed estrapolare le regole che ci interessano.

Nell’articolo in qui abbiamo esaminato il Decreto marzo, ho spiegato alcuni strumenti concessi per garantirci una maggiore liquidità, in particolare quelli volti a bloccare i flussi di cassa in uscita, ora vediamo le misure di accesso al credito.

Decreto liquidità: medici e dentisti

  • DECRETO-LEGGE numero 23, dell’8 aprile 2020

Veniamo al DECRETO-LEGGE n.23, rinominato anche decreto liquidità, perché dà le indicazioni per rendere attuativo il Decreto Marzo nella parte in cui agevola le imprese nell’accesso al credito.

I due articoli rilevanti per noi sono l’articolo 1, che si rivolge in generale alle imprese, e l’articolo 13, che si rivolge alle PMI e ai liberi professionisti.

Il Decreto in esame, al CAPO IV disciplina le misure fiscali e contabili, per stabilire anche i comportamenti rispetto all’ autoliquidazione delle imposte di competenza del mese di marzo e in scadenza nel mese di aprile.

Aspettiamo il prossimo Decreto per le altre misure a sostegno dei dipendenti, famiglie, imprese e liberi professionisti.

Decreto liquidità, medici e dentisti:

Art.1

Alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia Covid-19, è concesso dalla società per azioni del gruppo cassa depositi e prestiti (da ora SACE S.p.A.) una garanzia fino al 31 dicembre 2020 per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, compresi gli eventuali 24 mesi di preammortamento.

L’importo a garanzia non può essere superiore al maggiore tra il 25% del fatturato dell’anno precedente e il doppio del costo del personale, sempre rispetto all’anno 2019, e può essere rilasciato solo se al 31 dicembre 2019 l’attività beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del Regolamento (UE)n. 702/2014, del Regolamento (UE) n.1388/2014 e se alla data 29 febbraio 2020 l’impresa beneficiaria non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario.

Per essere più specifici rispetto al significato di impresa in difficoltà, suggerita dal legislatore europeo, riporto l’estratto dei Regolamenti, che nella parte delle definizioni, specifica che è “«impresa in difficoltà», un’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di società a responsabilità limitata (…) qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate (…) ; b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (…), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. (…) c) qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;”

Per crediti deteriorati si intendono invece quei crediti la cui riscossione da parte delle banche è diventata incerta.

SACE S.p.A. garantisce al 90% l’importo dei finanziamenti per le imprese con meno di 5000 dipendenti e un fatturato minore a 1.5 miliardi di euro; all’80% i finanziamenti per le imprese con più di 5000 dipendenti o un fatturato compreso tra 1.5 miliardi di euro e 5 miliardi di euro e al 70% i finanziamenti a imprese con fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

Il finanziamento è assistito da garanzia a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme alla normativa di vigilanza prudenziale e tale finanziamento deve essere destinato a coprire il costo del personale, gli investimenti o il capitale circolante, impiegati in attività localizzate in Italia. Non può quindi andare a coprire esposizioni pregresse (salvo quelle sorte dopo il 31 gennaio 2020).

Per quanto riguarda i finanziamenti alle imprese con meno di 5000 dipendenti e fatturato minore a 1.5 miliardi di euro, che sono la quasi totalità delle imprese private del settore sanitario, la procedura di accesso è semplificata e si articola in tre fasi:

  1. l’impresa fa domanda di finanziamento al soggetto finanziatore;
  2. in caso di esito positivo, i soggetti finanziatori trasmettono la domanda di garanzia a SACE S.p.A., che processa la richiesta;
  3. il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia SACE S.p.A..

Decreto liquidità, medici e dentisti:

Art.13

Mentre l’articolo 1 si rivolge in generale a tutte le imprese, l’articolo 13 presta particolare attenzione alle PMI e alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che hanno subito un danno a seguito del Covid-19.

Particolarmente rilevante è la lettera m), che disciplina la possibilità per questi soggetti di accedere ad un finanziamento garantito al 100 %, di importo pari al 25% del fatturato dello scorso anno o del doppio del costo del personale e fino a un massimo di 25000 euro.

Tale finanziamento prevede l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e deve avere una durata fino a 72 mesi.

Sospensione delle imposte

Come abbiamo detto introducendo il DL 23 dell’8 aprile 2020, il CAPO IV è rivolto ai contribuenti, che entro il mese di aprile devono liquidare le imposte relative al personale dipendente e all’imposta sul valore aggiunto: è previsto che agli esercenti attività d’impresa, arte o professione,  aventi ricavi o compensi, nel 2019, inferiori a 50 milioni di euro, siano sospesi i versamenti di competenza di marzo, per i mesi di aprile e maggio, se nel mese di marzo hanno subito una riduzione di fatturato o dei corrispettivi almeno pari al 33% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Sono sospesi per i mesi di aprile e maggio anche i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (INPS e INAIL) relativi alla competenza di marzo. 

Per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, che lo scorso periodo d’imposta hanno registrato ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro, i versamenti in autoliquidazione di competenza di marzo, relativi a ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del Decreto del Presidente della Repubblica  29 settembre 1973, n.600 e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta (cioè i costi per i lavoratori dipendenti) e i versamenti in autoliquidazione relativi all’imposta sul valore aggiunto (IVA), sono sospesi per i mesi di aprile e maggio se si è registrato un calo del fatturato o dei corrispettivi, sempre relativo al mese di marzo, almeno pari al 50%.

Sono sospesi per i mesi di aprile e maggio anche i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (INPS e INAIL) relativi alla competenza di marzo. 

I versamenti devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di giugno.

In attesa che arrivi il Decreto che meglio spiegherà le misure a tutela delle più vaste categorie dei contribuenti e delle famiglie, il Decreto Liquidità ha prorogato la sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente. Tali ritenute dovranno essere versate entro il 31 luglio o in cinque rate uguali a partire da luglio 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi.

Queste sono le disposizioni più rilevanti del Decreto esaminato oggi, ma aspettiamo le prossime disposizioni, che dovrebbero essere contenute nel Decreto aprile e che pare riservi grosse novità, tra cui i tanto attesi finanziamenti a fondo perduto.

Come sempre vi invito a rimanere aggiornati, seguendo la mia pagina Facebook, che è una vera e propria guida al fisco per medici e odontoiatri 🙂

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