Da mesi ormai, la nostra Italia è chiamata ad affrontare l’emergenza sanitaria più grave dal secondo dopoguerra ad oggi, emergenza che conta centinaia di morti al giorno e mette, inevitabilmente, a dura prova non solo il nostro Servizio Sanitario Nazionale, impreparato ad affrontare la pandemia da Covid-19, ma anche l’intero sistema economico del nostro Paese.
Data la condizione di massima emergenza, il Governo deve necessariamente intervenire attraverso decreti e accordi per guidarci fuori dal tunnel, del quale non conosciamo la fine.
Col presente contributo cercherò di analizzare la sfera economica e fiscale disciplinata dai Decreti finora emanati, ricordando che i DECRETI-LEGGE e le eventuali circolari del Governo, dell’Agenzia delle Entrate o delle nostre Casse Previdenziali rappresentano l’unica fonte certa di diritto e pertanto l’unica strada da seguire. Esamineremo quindi i DL e alcune delibere delle casse autonome.
I Decreti che dobbiamo esaminare sono due:
- DECRETO-LEGGE numero 18, del 17 marzo 2020
- DECRETO-LEGGE numero 23, dell’8 aprile 2020
Il Titolo I, del DL 18, è interamente destinato all’aumento delle risorse nel settore sanitario, ma non sono presenti norme fiscali, incentivi o agevolazioni destinati unicamente alla sfera privata dei medici, professionisti o imprenditori del settore sanitario.
Dovremmo quindi estrapolare gli articoli che possono essere declinati agli operatori, cui è rivolto il presente contributo. Procediamo con ordine.
Covid-19: misure a sostegno di medici e dentisti disciplinate nei decreti
- DECRETO-LEGGE numero 18, del 17 marzo 2020
Il primo dei provvedimenti che dobbiamo esaminare è il DL n.18, più comunemente noto come Decreto Cura Italia o Decreto Marzo, volendo con quest’ultimo termine sottolineare il fatto che le disposizioni riguardano solo il mese di marzo e lasciando presagire la nascita di altri Decreti, presumibilmente uno per ogni mese. In questo articolo ci occuperemo del primo Decreto, nei prossimi degli altri.
Veniamo alla sintesi del DL in questione, esaminando prima le misure a favore dell’incremento delle risorse nel SSN e poi gli strumenti disciplinati a favore dei dipendenti, dei liberi professionisti, delle imprese e infine delle famiglie.
- Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale (Titolo I)
In realtà, il primo titolo del Decreto in analisi dispone lo stanziamento di risorse, con cui far fronte all’emergenza sanitaria per tutto il 2020, quindi i provvedimenti hanno un respiro più ampio rispetto al solo mese di marzo. In particolare, i primi articoli disciplinano una spesa sanitaria straordinaria, destinata all’incremento delle risorse:
col primo articolo si liberano 250 milioni di euro, destinati alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente, direttamente impiegato nelle attività di contrasto all’ emergenza epidemiologica, con la possibilità, data dal comma 3, di attingere ad ulteriori 100 milioni di euro. In altre parole, si richiede agli operatori sanitari dipendenti di aumentare i loro sforzi lavorativi, svolgendo il proprio servizio, oltre che durante le regolari ore in contratto, anche in quelle straordinarie.
All’articolo 3, invece, si autorizza una spesa complessiva di 400 milioni per l’acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie laddove l’emergenza COVID-19 sia tale da richiedere l’attuazione del piano, adottato ai sensi della circolare del Ministero della salute con protocollo GAB 2627, in data 1°marzo 2020, al fine di incrementare, sia in terapia intensiva che nelle unità operative di pneumatologia e di malattie infettive la disponibilità di posti letto isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio ed in conformità alle indicazioni fornite dal Ministro della salute con circolare protocollo GAB 2619 in data 29 febbraio 2020.
In extremis e considerata l’eccezionale emergenza, l’articolo 3 concede la possibilità alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e alle aziende sanitarie, di stipulare contratti con strutture private, accreditate e non, per il reclutamento del personale medico, carente nelle strutture pubbliche anche a causa delle molteplici situazioni di contumacia sanitaria e di ricovero del suddetto personale per infezione da Covid-19.
Le strutture private mettono a disposizione, oltre al personale sanitario in servizio, anche i locali e le apparecchiature presenti nelle strutture sanitarie. Apro qui, per una maggiore facilità alla comprensione, una parentesi sull’articolo 32 del DL 23 dell’8 aprile 2020, il quale specifica che possa essere riconosciuta alle strutture private coinvolte nell’emergenza “la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all’allestimento dei reparti e alla gestione dell’emergenza Covid-19 secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento tariffario per le attività rese ai pazienti Covid.”
Torniamo al DL n.18 di marzo. Sempre al fine di fronteggiare l’eccezionale carenza del personale medico, laddove non siano sufficienti le disposizioni appena esaminate, il Titolo I prevede misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario, che ha raggiunto l’età pensionabile, mentre l’art.102 consente l’abilitazione anticipata agli studenti di medicina e chirurgia.
Segnalo in ultimo l’articolo 10, in forza del quale l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) “è autorizzato ad acquisire un contingente di 200 medici specialisti e infermieri (…) conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche in collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabile in ragione del perdurare dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020”.
Queste appena citate sono le disposizioni riguardanti la gestione del servizio sanitario pubblico, che come abbiamo visto, sono tutte rivolte ad un aumento di risorse e ad un rafforzamento del sistema.
Passiamo ora ad esaminare la sfera privata degli operatori del servizio sanitario, suddividendo le misure in base ai destinatari delle tutele: dipendenti, liberi professionisti, imprese e famiglie.
- Misure a sostegno dei dipendenti (Titolo II)
L’articolo 46 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, le procedure di licenziamento siano precluse per 60 giorni e che in generale siano sospese le procedure avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020: “sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n.604”.
In altre parole, il direttore sanitario di un poliambulatorio, ad esempio, non può licenziare il personale e, se avesse iniziato la procedura di licenziamento dopo il 23 febbraio, questa verrebbe sospesa.
Si vuole in questa maniera tutelare l’occupazione e, per sopperire alla mancanza di liquidità e di ricavi, il legislatore introduce nel Titolo II del Decreto la cassa integrazione ordinaria e in deroga e l’assegno ordinario.
AMMORTIZZATORI SOCIALI
CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (CIGO)
Ai sensi dell’articolo 19 DL 18 del 17 marzo 2020 “i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’ emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (…)”. Il decreto ha quindi voluto estendere la cassa integrazione ordinaria (CIGO) alla causale “Covid-19”, destinandola, anche senza il requisito di anzianità, a tutti i lavoratori dipendenti assunti entro il 23 febbraio dalle imprese appartenenti ai settori indicati nell’art.10 del Decreto Legislativo n.148 del 2015. A tutti gli altri spetta l’assegno ordinario FIS o la Cassa integrazione in deroga.
ASSEGNO ORDINARIO FIS
Introdotto dall’articolo 19, è un ammortizzatore sociale, meno diffuso della cassa integrazione, ma che garantisce ai lavoratori gli stessi diritti della CIGO. L’assegno è utilizzabile dai datori di lavoro iscritti al fondo di integrazione salariale, che occupano mediamente più di cinque dipendenti: per gli altri, l’articolo 22 del DL 18 17 marzo 2020, prevede la cassa integrazione in deroga
CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (CIGD)
Laddove non dovessero ricorrere le condizioni per l’accesso alla cassa integrazione ordinaria o all’assegno ordinario, il datore di lavoro può trovare risposta nell’articolo 22 del DL 18/2020, che disciplina la cassa integrazione in deroga. La CIGD può essere applicata dai datori di lavoro che hanno da 1 a 5 /dipendenti e che non operano nel settore dell’industria, dell’edilizia e delle attività indicate dal DL 148/2015.
Tutti e tre gli strumenti decorrono dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque non oltre il mese di agosto 2020. La retribuzione spettante sarà pari a circa l’80% dello stipendio, che ad oggi non è dato sapere quando verrà effettivamente accreditato.
- Altre misure a sostegno dei dipendenti (Titolo II)
Vediamo altri articoli del decreto a sostegno dei lavoratori dipendenti
- Congedo e indennità: per i genitori, lavoratori dipendenti del settore privato, con figli di età non superiore a 12 anni, è riconosciuto uno specifico congedo per il quale si corrisponde una indennità pari al 50% della retribuzione. Il limite di età non fa riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104/1992. Il periodo di congedo, continuativo o frazionato, non può essere superiore a 15 giorni e si specifica che è possibile fare richiesta solo quando entrambi i genitori risultino occupati. Il congedo è concesso anche ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata dell’INPS, escludendo quindi tutti i lavoratori autonomi appartenenti a casse autonome private.
- Bonus baby-sitter: in alternativa al congedo, per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio sanitari, è possibile optare per un bonus baby-sitter fino a 1000 euro.
- A sostegno del lavoratore dipendente segnalo anche l’articolo 63, in forza del quale è riconosciuto un premio di 100 euro su base mensile, da rapportare ai giorni effettivamente svolti sul luogo di lavoro. Tale premio è esente dalle imposte.
- Misura a sostegno dei liberi professionisti (Titolo II)
Passiamo ora in rassegna gli articoli del Decreto che si rivolgono ai professionisti, anticipando fin d’ora, che sono intervenuti l’Enpam e l’OMCeO di Roma per sollecitare una maggiore presenza del governo a favore dei propri iscritti, per cui nei giorni successivi alla pubblicazione del DL 18/2020 sono state emanate altre disposizioni che vedremo in seguito.
Per ora ci limitiamo ad esaminare con precisione gli articoli del DL, che di fatto nulla concedono oltre alla possibilità di richiedere un bonus baby-sitter fino a un massimo di 600 euro e alla facoltà di emettere fattura senza ritenuta d’acconto, che verrà versata dallo stesso professionista entro il 31 maggio.
Vediamo nel dettaglio.
Art.23
- Ai liberi professionisti iscritti a casse diverse dalla gestione separata dell’INPS non è possibile richiedere il sussidio attraverso il congedo, ma il legislatore consente di richiedere il bonus baby-sitter, laddove sussistano le condizioni di cui all’articolo 23 comma 1 e cioè quando entrambi i genitori del figlio di età inferiore a 12 anni lavorano e non godono di altri sussidi assimilati.
Art.27
- Ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata dell’INPS è concessa una indennità di 600 euro per il mese di marzo. I medici, gli infermieri e tutti i professionisti iscritti ad albo con cassa autonoma, non possono accedervi.
Art.44
- Vista l’esclusione di cui al punto 2), il legislatore ha voluto inserire all’articolo 44 un fondo per il reddito di ultima istanza da distribuire ai liberi professionisti non iscritti all’INPS, rimandando criteri e modalità di distribuzione a futuri Decreti.
Art.62
- per consentire una maggiore liquidità è concessa ai liberi professionisti, aventi nell’anno precedente ricavi o compensi non superiori a 400000 euro, la possibilità di non applicare la ritenuta d’acconto. Sarà egli stesso a versare l’imposta entro il 31 maggio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
- Misure a sostegno delle imprese e dei liberi professionisti assimilabili a imprenditori (TITOLO III e Titolo IV)
Prima di analizzare i Titoli III e IV, direttamente rivolti alle imprese, facciamo un richiamo a quanto detto circa la cassa integrazione ordinaria e in deroga e agli assegni. Per una questione di ordine e di maggiore comprensione ho scelto di dividere la presente trattazione in base ai destinatari dei benefici e ho deciso di elencare gli ammortizzatori sociali tra gli strumenti a vantaggio dei dipendenti, poiché le casse integrazione e gli assegni sono nati per la tutela del lavoratore, ma è evidente che, in una circostanza così drammatica, il sostegno è destinato anche alle imprese.
Fatta questa premessa, addentriamoci nel Titoli III e IV: misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese. Queste misure sono rivolte anche ai professionisti, che a seguito della direttiva europea sono stati equiparati agli imprenditori.
Il titolo III pone le basi di quelle che saranno le misure messe in campo attraverso il sistema bancario, mentre il Titolo IV riguarda più in generale gli altri canali.
Dividiamo ora le disposizioni in tre categorie: la prima relativa alla liquidità garantita attraverso il sistema bancario, la seconda alla sospensione delle imposte e la terza relativa ai crediti di imposta.
Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario (Titolo III)
Queste misure hanno l’obiettivo di garantire la massima liquidità all’impresa e lo fanno attraverso due linee: una volta ad aumentare i flussi di cassa in entrata e l’altra diretta a bloccare i flussi in uscita.
Dell’accesso al credito parleremo in seguito, quando ci occuperemo del Decreto di aprile; ora concentriamoci sulla sospensione dei pagamenti.
Ai sensi dell’articolo 56, le micro, piccole e medie imprese, colpite dall’epidemia Covid-19, possono sospendere i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale fino al 30 settembre 2020. La disposizione vale anche per i canoni di leasing ed è facoltà delle imprese (o del professionista) richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. La richiesta va fatta direttamente alla banca, che ci chiederà di compilare un’autocertificazione, in cui dichiariamo di aver subìto in via temporanea una carenza di liquidità, quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19.
Sospensione delle imposte (Titolo IV)
In termini economici gli ambulatori, i poliambulatori e più in generale le aziende sanitarie, non fanno parte di quel settore particolarmente colpito dall’emergenza, quindi non dobbiamo riferirci all’articolo 61 del Decreto-Legge 18, che si rivolge prevalentemente al settore turistico e della ristorazione, ma all’articolo 62, in forza del quale “ Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) relativi all’imposta sul valore aggiunto;
c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.”
In altre parole, le imprese o gli studi professionali, che nel periodo di imposta precedente avevano ricavi non superiori a 2 milioni di euro, possono sospendere il versamento dei tributi relativi ai propri lavoratori dipendenti e alla liquidazione IVA.
La sospensione riguarda le imposte che si sarebbero dovute versare dall’8 al 31 marzo e si verseranno o in un’unica soluzione il 31 maggio oppure in 5 rate costanti a partire dal 31 maggio in poi.
Crediti d’imposta
È riconosciuto un credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti di lavoro nella misura del 50 per cento, sostenute e documentate fino ad un massimo di 20000 euro per ciascun beneficiario e per un totale massimo di 50000 euro per l’anno 2020. (art.64)
È riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% anche per il canone di locazione pagato nel mese di marzo, relativo a immobili accatastati nella categoria C/1. (ar.65)
- Misure a sostegno delle famiglie (Titolo III)
La misura rilevante a sostegno delle famiglie è quella inserita all’interno del Titolo III (misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario), per cui si dà la possibilità alle famiglie, di sospendere il mutuo prima casa per un massimo di due volte e per un periodo complessivo di 18 mesi, laddove il mutuo non sia superiore a 250.000 mila euro. È possibile accedere alla sospensione, nel caso in cui si sia verificata una riduzione dell’orario di lavoro o del reddito a causa del Covid-19.
Possiamo concludere qua la disamina dei primi provvedimenti presi in data 17 marzo 2020 dal governo a sostegno della sanità e dell’economia.
Viene a questo punto naturale parlare subito degli interventi dell’Enpam a seguito degli articoli 27 e 44 del Decreto, che escludono di fatto i contribuenti liberi professionisti iscritti in casse diverse dall’Inps dal sussidio dei 600 euro.
DELIBERA ENPAM E RISPOSTA DEL MINISTRO DEL LAVORO
In prima battuta la cassa dei medici e degli odontoiatri ha proposto la possibilità di erogare un aiuto ai propri iscritti, attingendo dai propri fondi, ma la proposta è stata subito bocciata dal governo, che imponeva sistemi di sicurezza anti crisi alle casse autonome, per cui tali fondi risultavano essere vincolati.
In tutta risposta, nella notte tra il 26 e il 27 marzo, l’Enpam ha deliberato la distribuzione di 1000 euro a tutti gli iscritti, che nel trimestre, a partire dal 21 febbraio 2020, abbiano subìto un calo di fatturato riconducibile al Covid-19, superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre del 2019.
La condizione per ricevere la sovvenzione è che questi contribuenti siano non pensionati, in regola con i pagamenti e che abbiano pagato la quota B relativa all’anno 2018.
Due giorni dopo la delibera, il 29 marzo 2020, il Ministro del lavoro ha firmato il Decreto in forza del quale viene liberato il fondo di ultima istanza, di cui all’articolo 44 DL 18/2020, consentendo a tutti i liberi professionisti iscritti a casse diverse dall’INPS, di accedere a 600 euro per il mese di marzo, laddove si sia registrato un calo di reddito nel primo trimestre superiore al 33% rispetto all’anno 2019.
I contribuenti potranno quindi accedere al portale delle rispettive casse e fare domanda per ottenere intanto i 600 euro e poi anche i 1000 euro, che sono stati recentemente confermati dai Ministeri.
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